Art. 160
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[2]I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengano tali, devono essere ridotti a coltura e, in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvedera' la giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del comune.
[3]Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva