Art. 160

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[1]Testo unico, art. 142, e legge 4 luglio 1874, n. 2011, art. 1 e 4, legge 11 aprile 1886, n. 3791, art. 2.

[2]I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengano tali, devono essere ridotti a coltura e, in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvedera' la giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del comune.

[3]Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art160 · fonte su Normattiva