Art. 161
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[1]Testo unico, art. 143.
[2]I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. E' pero' vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva