Art. 162
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[1]Testo unico, art. 159.
[2]I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
[3]1° che vengano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
[4]2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni;
[5]3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, i progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;
[6]4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (serie 3ª), ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;
[7]5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degli interessi.
[8]Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interessi.
[9]Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dall'art. 288, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.
[10]Il termine stabilito in questo articolo potra' essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva