Art. 163
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[1]Testo unico, art. 160.
[2]Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo puo' essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.
[3]Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.
[4]I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune, valutata nei modi sopra indicati.
[5]Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risultera' a carico del comune.
[6]Per la validita' delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva