Art. 164
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[1]Testo unico, art. 147, e legge 26 luglio 1868, n. 4513.
[2]Potranno i comuni, nel caso d' insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformita' delle leggi:
[3]1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso pero' sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;
[4]2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;
[5]3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e del gregge.
[6]I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna provincia dalla giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, a sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
[7]4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purche' tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;
[8]5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva