Art. 166
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[2]Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:
[3]1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;
[4]2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
[5]3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti qui determinati.
[6]Il prefetto pero' potra' permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva