Art. 166

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art 157, e regio decreto 6 luglio 1890, art. 8.

[2]Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:

[3]1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

[4]2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

[5]3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo che uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti qui determinati.

[6]Il prefetto pero' potra' permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art166 · fonte su Normattiva