Art. 167
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[1]Testo unico, art. 158.
[2]Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facolta' di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.
[3]In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o piu' dei membri delegati dalla giunta municipale.
[4]Roghera' gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potra' soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva