Art. 168

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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 9.

[2]In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potra' stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

[3]Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita' presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art168 · fonte su Normattiva