Art. 170
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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 11.
[2]I contratti non sono esecutorii senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva