Art. 175
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 145, e legge 5 marzo 1861.
[2]Sono obbligatorie le spese:
[3]1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;
[4]2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
[5]3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
[6]4° per le imposte dovute dal comune;
[7]5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari, e per gli altri servizi sanitari indicati dall'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849;
[8]6° per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
[9]7° pel pagamento dei debiti esegibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
[10]8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformita' delle leggi, delle convenzioni, e delle consuetudini;
[11]9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformita' delle leggi;
[12]10° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, la' dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente; 11° pei cimiteri;
[13]12° per l'istruzione elementare dei due sessi;
[14]13° per l'illuminazione dove sia stabilita;
[15]14° per i registri dello stato civile;
[16]15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
[17]16° per la festa nazionale;
[18]17° per le elezioni;
[19]18° per le quote di concorso alle spese consorziali;
[20]19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti; 20° per la polizia locale;
[21]e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva