Art. 177

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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 32, e testo unico, art. 149.

[2]L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune, ed in tal caso egli deve adempiere senza corrispettivo all'ufficio di tesoreria del comune.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art177 · fonte su Normattiva