Art. 181
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[2]L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.
[3]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale non paghera' mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni di legge.
[4]L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.
[5]I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.
[6]Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva