Art. 182
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[1]Testo unico, art. 155.
[2]Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerira' senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarra' per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva