Art. 185
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[1]Regio decreto suddetto, art. 28.
[2]Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non potra' essere autorizzata che per speciale deliberazione del consiglio comunale.
[3]Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai consigli, saranno indicati i mezzi per provvedere ad esse.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva