Art. 189
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[1]Testo unico, art. 162.
[2]Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:
[3]1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;
[4]2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva