Art. 189

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 162.

[2]Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

[3]1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

[4]2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art189 · fonte su Normattiva