Art. 19

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[1]Testo unico, art. 26, e art. 4 della legge 11 luglio 1894, n. 286.

[2]La contribuzione pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede o da altro titolo attributivo di proprieta' e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art19 · fonte su Normattiva