Art. 193

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[1]Testo unico, art. 169, 2ª parte, e 174.

[2]Il prefetto per l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli precedenti puo' ordinare, a spese del comune, le indagini che credera' necessarie.

[3]Il prefetto, o sottoprefetto, potra' verificare la regolarita' del servizio degli uffici comunali.

[4]In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potra' inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art193 · fonte su Normattiva