Art. 194
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[2]Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei comuni che riguardano:
[3]1° l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitu' e la contrattazione di prestiti;
[4]2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;
[5]3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;
[6]4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
[7]5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, a termini dell'art. 21, n. 6° e 8°, della legge 1° maggio 1890, n. 6837;
[8]6° l'introduzione dei pedaggi;
[9]7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;
[10]8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
[11]9° i regolamenti di edilita' e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.
[12]Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia locale, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
[13]Il prefetto trasmettera' al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 8 e 9.
[14]Il Ministero, udito il consiglio di Stato, puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva