Art. 195
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[1]Testo unico, articolo 173.
[2]Nessun consiglio comunale potra' intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, ne' aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione e' posto il comune.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva