Art. 195

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, articolo 173.

[2]Nessun consiglio comunale potra' intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, ne' aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione e' posto il comune.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art195 · fonte su Normattiva