Art. 196
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[1]Testo unico, articolo 170.
[2]Spetta alla giunta provinciale amministrativa, udito il consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva