Art. 199
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[2]Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa i consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvedera' con decreto Reale, previo il parere del consiglio di Stato.
[3]Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio e' salvo il ricorso, anche in merito, alla IV sezione del consiglio di Stato, a' termini dell'art. 25, n. 8°, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva