Art. 20
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[1]Testo unico, art. 27.
[2]Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a mezzadria beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.
[3]Quando il dominio diretto, l'affittamento o la mezzadria spettino per indiviso a piu' persone, sara' loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva