Art. 200

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[1]Testo unico, art. 175, e regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 20.

[2]Sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai cinque giorni, e dell'ammenda, non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a cio' relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art200 · fonte su Normattiva