Art. 201
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[1]Testo unico, art. 176.
[2]Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali bastera', sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati nel codice di procedura penale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva