Art. 202
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 177.
[2]Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.
[3]Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.
[4]L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva