Art. 202

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 177.

[2]Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

[3]Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

[4]L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art202 · fonte su Normattiva