Art. 204
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[1]Testo unico, art. 179.
[2]Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosteranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva