Art. 204

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[1]Testo unico, art. 179.

[2]Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosteranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art204 · fonte su Normattiva