Art. 207

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[1]Testo unico, art. 182.

[2]Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

[3]1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

[4]2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;

[5]3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

[6]4° gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art207 · fonte su Normattiva