Art. 207
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[1]Testo unico, art. 182.
[2]Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:
[3]1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
[4]2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;
[5]3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
[6]4° gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva