Art. 208
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[1]Testo unico, art. 183.
[2]Il consiglio provinciale si compone:
[3]di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
[4]di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
[5]di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
[6]di 20 nelle altre.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva