Art. 21
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[1]Testo unico, art. 28.
[2]I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.
[3]Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
[4]Nella formazione della lista elettorale si compilera', colle norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva