Art. 210
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[1]Testo unico, art. 193.
[2]Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.
[3]Il prefetto puo' intervenire alle sedute in qualita' di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.
[4]Ha facolta' di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva