Art. 213

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[1]Testo unico, art. 196.

[2]Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art213 · fonte su Normattiva