Art. 214

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[1]Testo unico, art. 197.

[2]Il consiglio provinciale nella prima seduta e' presieduto dal consigliere anziano d'eta'; il piu' giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

[3]Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

[4]Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 10 dell'art. 217.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art214 · fonte su Normattiva