Art. 214
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 197.
[2]Il consiglio provinciale nella prima seduta e' presieduto dal consigliere anziano d'eta'; il piu' giovane vi sostiene le funzioni di segretario.
[3]Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.
[4]Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 10 dell'art. 217.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva