Art. 215
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[1]Testo unico, art. 198.
[2]Il consiglio provinciale non puo' deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero' alla seconda convocazione, che dovra' aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de'consiglieri.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva