Art. 215

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[1]Testo unico, art. 198.

[2]Il consiglio provinciale non puo' deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero' alla seconda convocazione, che dovra' aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de'consiglieri.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art215 · fonte su Normattiva