Art. 217
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[1]Testo unico, art. 201, posto in armonia con leggi speciali.
[2]Spetta al consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:
[3]1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
[4]2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896 n. 218;
[5]3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
[6]4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
[7]5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria e consorziale;
[8]6° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
[9]7° alle pensioni per gli allievi ed allieve delle scuole normali;
[10]8° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;
[11]9° ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
[12]10° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;
[13]11° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
[14]12° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;
[15]13° al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;
[16]14° alla creazione di prestiti;
[17]15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;
[18]16° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;
[19]17° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;
[20]18° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;
[21]19° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative; 20° alla conservazione degli edifizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;
[22]21° alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 10;
[23]22° alla nomina dei componenti della commissione elettorale provinciale a' termini dell'art. 42.
[24]Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 200.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva