Art. 218
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[1]Testo unico, art. 205.
[2]Il consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:
[3]1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari o dei distretti, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;
[4]2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;
[5]3° sulla direzione delle nuove strade consortili;
[6]4° sullo stabilimento dei consorzi;
[7]e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva