Art. 219
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[1]Testo unico, art. 204.
[2]Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carita', di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva