Art. 220
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[1]Testo unico, art. 206.
[2]Il consiglio puo' delegare uno o piu' dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva