Art. 222

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[1]Testo unico, art. 200, 212, ultimo comma, e 217, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

[2]Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intiero ogni triennio.

[3]Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il triennio.

[4]Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

[5]Alla elezione della deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'art. 130.

[6]Il presidente della deputazione provinciale presta giuramento a' termini dell'art. 146.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art222 · fonte su Normattiva