Art. 222
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[2]Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intiero ogni triennio.
[3]Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il triennio.
[4]Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.
[5]Alla elezione della deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'art. 130.
[6]Il presidente della deputazione provinciale presta giuramento a' termini dell'art. 146.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva