Art. 223

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[1]Testo unico, art. 209.

[2]I membri della deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

[3]Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e, di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art223 · fonte su Normattiva