Art. 224
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[1]Testo unico, art. 215.
[2]Per la validita' delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intendera' adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva