Art. 225
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[1]Testo unico, art. 210.
[2]La deputazione provinciale:
[3]1° rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sessioni;
[4]2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o da piu' dei suoi componenti;
[5]3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
[6]4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;
[7]5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;
[8]6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del consiglio;
[9]7° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;
[10]8° fa gli atti conservatori de'diritti della provincia;
[11]9° in caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza a termini dell'art. 226;
[12]10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;
[13]11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
[14]12° deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e sottoporle tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme determinate dai regolamenti generali;
[15]13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva