Art. 226
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[1]Testo unico, art. 211.
[2]La deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.
[3]Di queste deliberazioni sara' data immediata comunicazione al prefetto e ne sara' fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.
[4]Ad esse e' applicabile il disposto dell'art. 123.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva