Art. 226

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[1]Testo unico, art. 211.

[2]La deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

[3]Di queste deliberazioni sara' data immediata comunicazione al prefetto e ne sara' fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

[4]Ad esse e' applicabile il disposto dell'art. 123.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art226 · fonte su Normattiva