Art. 228

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[1]Legge 30 dicembre 1888, art. 80 e testo unico, art. 235.

[2]Le funzioni di deputato al Parlamento e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato provinciale. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del consiglio provinciale e di presidente della deputazione provinciale.

[3]Chiunque eserciti una delle dette funzioni, non e' eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art228 · fonte su Normattiva