Art. 229
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[2]Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carita', di beneficenza e di culto esistente nella provincia sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, non potra' ne' votare ne' intervenire all'adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino la amministrazione alla quale appartiene.
[3]La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva