Art. 23

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[1]Testo unico, art. 29, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 11.

[2]Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

[3]gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

[4]i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

[5]gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carita' e beneficenza;

[6]coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

[7]coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

[8]coloro che hanno lite vertente col comune;

[9]coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

[10]gli amministratori del comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

[11]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune sono stati legalmente messi in mora.

[12]I membri della giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nella provincia.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art23 · fonte su Normattiva