Art. 234
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[1]Regio decreto 6 luglio 1890, art. 1.
[2]In ogni provincia si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva