Art. 235

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[1]Testo unico, articolo 202.

[2]Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplira' con centesimi addizionali alle imposte dirette, a' termini degli art. 284, 285 e 286, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art235 · fonte su Normattiva