Art. 236
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[1]Testo unico, articolo 203.
[2]Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.
[3]Sono obbligatorie le spese:
[4]1° per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e suo ufficio;
[5]2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;
[6]3° pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformita' delle leggi;
[7]4° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari e per altri servizi marittimi in conformita' delle leggi;
[8]5° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
[9]6° per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;
[10]7° per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849;
[11]8° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
[12]9° pel contributo alle spese consortili;
[13]10° pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
[14]11° nel pagamento dei debiti esigibili;
[15]12° per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato; in forza dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;
[16]13° per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia;
[17]14° per l'alloggio e la mobilia dei prefetti e sottoprefetti;
[18]e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.
[19]Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva