Art. 237

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 208, e art. 14 della legge 11 luglio 1894, n. 287 Le provincie non possono contrarre mutui:

[2]1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia;

[3]2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

[4]3° se non si garantisca l'ammortamento del debito determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi;

[5]Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.

[6]Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni, devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

[7]Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto dell'articolo 287 per le provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.

[8]Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art237 · fonte su Normattiva