Art. 237
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[2]1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia;
[3]2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;
[4]3° se non si garantisca l'ammortamento del debito determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi;
[5]Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.
[6]Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni, devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.
[7]Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto dell'articolo 287 per le provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.
[8]Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva