Art. 239

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[1]Regio decreto suddetto, art. 8, e testo unico, art. 226.

[2]Saranno osservate dall'amministrazione provinciale le disposizioni degli articoli 180 e 181, riguardanti le spese comunali e la spedizione dei mandati.

[3]Saranno pure osservate pei contratti delle provincie, le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 166, 168 al 173.

[4]Pero' potranno farsi senza formalita' degl'incanti i contratti non eccedenti le lire 3,000 e quando si tratti di spesa che non superi le lire 600 all'anno, e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art239 · fonte su Normattiva